Prot. G.le n 4821 del 26/02/2010
ORDINANZA SINDACALE nr 22 del 26/02/2010
OGGETTO: CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
IL SINDACO
VISTO l’art.3, comma 1, della Legge 25/8/1991 n. 287 recante - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi — che prevede che “l’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.., sono soggetti ad autorizzazione...”;
VISTO l’art. n. 2 (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) della legge 5/1/96, n. 25 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia -, che così dispone: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Legge 25 agosto 199]. n. 287, l’autorizzazione di cui ai commi i e 4 dell’art. 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall’articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ... “;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese del 7/3/97 n. 830: Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con la quale
1996, n. 25;
VISTO che Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», approvato con modifiche con la legge di conversione 4 agosto 2006, n.
VISTE
CONSIDERATO:
CHE lo stesso dato sull’andamento del consumo pro-capite e la stessa dinamica della spesa per il particolare comparto — pasti e consumazioni fuori casa — presenta un trend di crescita positivo e dimostra sempre più come al territorio è richiesto di essere in grado di dare risposte alle crescenti forme ed esigenze del consumo, per recuperare quei vuoti di servizio e superare gli attuali limiti e le carenze della rete distributiva dei pubblici esercizi determinatasi per l’esaurimento del contingente numerico;
CHE questa Amministrazione ha la necessità di collegare le attuali esigenze di questo specifico comparto, relazionandole allo sviluppo delle attività produttive commerciali e a quelle più generali dei programmi dell’Ente a vari profili al fine di esperire ogni tentativo utile per cercare di rivitalizzare e valorizzare anche le aree di valore storico ed il territorio extra urbano;
CHE questa Amministrazione ha infine l’intenzione di favorire ogni iniziativa utile alla promozione di occasioni di nuova occupazione, avvalendosi di tutti i poteri utilizzabili a tal fine, compreso quello di proporre nuove occasioni all’ingresso di imprenditori nei settori
produttivi sottoposti a contingentamento, favorendo l’insediamento di attività innovative;
CHE il provvedimento che determina il nuovo parametro è atto con elementi di discrezionalità politica, di competenza del sindaco; le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e le loro vicende successive, quando non già regolate da norma statale o regionale, sono anche esse di competenza dell’organo di governo del comune, che esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo; in particolare dal sindaco, il quale detta le direttive interpretative e applicative relative al proprio provvedimento sul parametro, mentre spetta ai dirigenti l’istruzione dei procedimenti e l’adozione degli atti autorizzatori, ai sensi degli artt. 50 e 107 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, degli artt. 4 e 17 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RITENUTO che occorre rivedere il parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto inadeguato al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse sopravvenute nel territorio comunale e ad assicurare le finalità individuate dalla Legge;
PRESO ATTO del parere espresso dalla locale ASCOM Confcommercio nella riunione del 22 febbraio
DISPONE CHE
1) per i fini della presente disposizione il territorio comunale è suddiviso, come riportato nella allegata Tav. 1, nelle seguenti zone:
Zona i corrisponde alla Zona A del vigente PRG con esclusione dei prospicienti corsi Cotugno, Gramsci, Carafa, Cavour, G. Jatta e di piazza Matteotti, di piazza Cavallotti, di piazza Dante e di piazza Bovio;
Zona 2 comprende tutte le altre zone per la residenza del vigente PRG del centro urbano, con esclusione della Zona 1;
Zona 3 comprende le zone per le attività produttive del vigente PRG e la restante parte del territorio comunale;
2) Vengono individuate, come meglio evidenziate nella allegata Tav. 2, le aree ed i fronti stradali nei quali, per il periodo di validità dei presenti criteri, è inibita l’apertura di nuovi pubblici esercizi; in tali aree e fronti stradali sono consentiti i trasferimenti nell’ambito della stessa zona e deve essere invariato il numero dei pubblici esercizi esistenti alla data di cui alla Ordinanza Sindacale 85/08, anche in caso di avvenuta cessazione o trasferimento in altra zona;
3) nella Zona I sono consentite 3 (tre) nuove aperture di attività di somministrazione di tipo A ed una (una) nuova apertura di attività di somministrazione di tipologia B;
4) nella Zona 2, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2 per le aree ed i fronti stradali nei quali è inibita l’apertura di nuovi pubblici esercizi, sono consentite nuove aperture di attività di somministrazione di tipologia A per un numero massimo di 3 (tre) autorizzazioni;
5) nella Zona 2, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2 per le aree ed i fronti stradali nei quali è inibita l’apertura di nuovi pubblici esercizi, sono consentite nuove aperture di attività di somministrazione di tipologia B per un numero massimo di 2 (due) autorizzazioni;
6) nella Zona 3 sono sempre possibili nuove aperture di attività di somministrazione di qualsiasi tipologia;
7) le autorizzazioni potranno esser rilasciate anche in forma stagionale. Nel rispetto dei parametri stabiliti dalla presente Ordinanza, delle disposizioni in materia urbanistica e di igiene e sanità potrà essere consentito, ai titolari di autorizzazione, l’attività in altro sito in forma stagionale;
8) nella domanda deve essere indicata l’ubicazione dei locali per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto al quale il richiedente dovrà sotto responsabilità dichiarare:
- l’esatta localizzazione;
- la compatibilità dal punto di vista urbanistico con lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l’impegno a comprovarne la disponibilità e la conformità a tutte le norme igienico-sanitarie, edilizie, di sicurezza e di sorvegliabilità prima dell’attivazione dell’esercizio che dovrà avvenire, nei locali indicati, entro i termini di cui all’art. 4 comma I lett. a) della L. 287/91 dalla data della notifica della comunicazione dell’avvenuta assegnazione dell’autorizzazione, a pena di revoca della medesima;
9) 9) il trasferimento nella stessa zona è sempre consentito;
10) trasferimento in altra zona è consentito se nella zona di destinazione scelta è previsto l’insediamento della corrispondente tipologia di pubblico esercizio;
11) le disponibilità di autorizzazioni che si determineranno a seguito di revoche, trasferimenti o cessazioni di esercizi esistenti potranno essere utilizzate per autorizzare l’apertura di nuovi esercizi nella stessa zona;
12) sono abrogate la suddivisione delle zone, di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. 20/76 del 13/07/200 1, le precedenti Ordinanze Sindacali inerenti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ogni altro atto in contrasto con la presente disposizione;
13) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e di trasmetterne copia agli enti, associazioni ed organizzazioni interessate;
14) il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore AA. PP.
La presente ordinanza ha esecutività immediata.
Sono fatti salvi diritti di terzi.
Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso giurisdizionale al Tar di Bari entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune.
Dalla Residenza Municipale 26 febbraio 2010-03-03
Il Dirigente Settore AA.PP
f.to Arch. Pietro Caputo Il SINDACO
f.to Ing. Michele Stragapede
La presente costituisce solo informativa, presso l’Ufficio Commercio – Settore Attività Produttive corso Carafa 46 è possibile consultare in originale quanto contenuto nella presente con relative planimetrie delle zone che peraltro sono identiche a quelle della precedente Ordinanza sindacale 85/08.