Benvenuto nella Rete civica del Comune di Ruvo di Puglia - clicca per andare alla home page

dettaglio della notizia

Questa è la pagina di approfondimento della notizia che hai scelto.

Pubblicazione delibera del Consiglio Comunale n.28 del 23 luglio 2010

notizia pubblicata in data: venerdì 30 luglio 2010
Pubblicazione delibera  del Consiglio Comunale n.28 del 23 luglio 2010

Delibera  del Consiglio Comunale n.28 del 23 luglio 2010 ad oggetto :"DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIO DEI SUOLI UTILIZZATI PER INTERVENTI DI E.R.P., NONCHE’ ALLE CORRELATE SENTENZE EMESSE TUTTE DALLA 1^ SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI. ATTO DI INDIRIZZO".

 

In continuazione di seduta.

 

Si allontana il consigliere rag. Eugenia Bucci, per cui i presenti sono 19.

 

            Il Presidente, giusta anticipazione testè approvata, passa alla trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno  di pari oggetto e cede la parola al Sindaco Ing. Michele Stragapede il quale, dopo breve illustrazione introduttiva, dà lettura della premessa della proposta di delibera in atti.   

 

Ultimata la lettura, il Sindaco svolge ulteriore breve relazione come riportata nel verbale di pari seduta.

 

Indi il Presidente dichiara aperta la discussione generale dalla quale emergono alcune proposte di emendamento formulate dai diversi consiglieri, per le quali si fa espresso rinvio al verbale di pari seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA la relazione svolta dal Sindaco Ing. Michele Stragapede;

 

UDITI gli emendamenti proposti dai diversi consiglieri e preso atto dell’esito delle votazioni;

           

PREMESSO che:

- nel periodo temporale ricompreso fra il 24 ottobre 2001 ed il 28 novembre 2003, vennero emessi otto decreti di espropriazione dei suoli ricadenti nei subcomparti di E.R.P., individuati nei comparti edificatori B – C - I – L – M – Y – X – K, suoli concessi, in diritto di superficie a cooperative edilizie ed allo I.A.C.P., nonché utilizzati  direttamente da questa Amministrazione per la costruzione di alloggi destinati a particolari categorie sociali (comparto L) nonché per la realizzazione del Contratto di Quartiere I;

- i predetti decreti di espropriazione, tutti emessi entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso dei suoli, sono di seguito elencati:

   a) decreto n° 15 del 24 ottobre 2001 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “K”;

   b) decreto n° 25 del 13 maggio 2002 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “X”;

   c) decreto n° 26 del 21 maggio 2002 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “C”;

   d) decreto n° 27 del 31 ottobre 2002 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “L”;

   e) decreto n° 28 del 25 marzo 2003 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “Y”;

   f) decreto n° 29 del 22 aprile 2003 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “I”;

   g) decreto n° 31 del 19 maggio 2003 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “B”;

   h) decreto n° 32 del 28 novembre 2003 interessante il 50% dell’estensione dei suoli ricadenti nel comparto edificatorio “ M”;

RILEVATO che in data 30 luglio 2004 risultano essere stati emessi, nei confronti delle ditte proprietarie non aderenti al Consorzio ed  a richiesta del medesimo Consorzio dei proprietari del comparto edificatorio “D”, peraltro non interessato da interventi di E.R.P. e con tipologia edilizia di tipo estensivo basso, totalmente differente da quella degli otto comparti innanzi menzionati, i decreti dirigenziali n.ri 1-2-3-4 con indicazione di un valore di indennità espropriativi pari ad € 120/mq;

CONSIDERATO che, per effetto della mancata accettazione delle indennità espropriative, fissate nella misura di € 22/mq e tanto anche a fronte del riconoscimento, in favore delle ditte espropriate di vedersi riconosciuto il diritto edificatorio, da far valere nella porzione del comparto destinato alla edilizia privata, corrispondente al 50% della cubatura esprimibile dall’estensione dei suoli ablati, la quasi totalità delle ditte espropriate, almeno sino ad oggi producevano ricorsi, presso la Corte di Appello di Bari, per la riforma dell’entità della suindicata misura unitaria dell’indennità di espropriazione ;

CONSTATATO che, a far data dal 5 luglio 2005, con sentenza n° 849/05 emessa in favore della C.S. di Scardigno Donato &C., sino al 18 maggio 2010, con le sentenze n° 560/210, emessa in favore della ARCA Costruzioni s.r.l. e n° 561/2010, emessa in favore della Cooperativa Edilizia Popolare Sant’Antonio – già “Padre Pio U.P.S.A. Confartigianato”, la 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari si è pronunciata in maniera totalmente differente emettendo giudicati con valori unitari variabili da € 34,52/mq (n° 849/’05) ad € 298,10/mq (n.ri 560/2010 e 561/2010);

CONSIDERATO che serie preoccupazioni hanno creato le ultime pronunce della 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, basate sulle fuorvianti risultanze di inesatte, incomplete ed approssimative CTU tecniche che hanno indotto in macroscopico errore la Corte di Appello di Bari, in quanto dette CTU sono erronee tanto nei presupposti tecnici quanto nel non aver tenuto in alcun conto che i decreti di esproprio, tutti emanati nel termine dei cinque anni dalla data di occupazione dei suoli, prevedevano e prevedono, in capo a ciascun proprietario ablato, non solo il riconoscimento dell’indennità di espropriazione fissata in £. 44.000/mq (circa € 22/mq), ma anche il diritto a realizzare, nella porzione del comparto destinato alla edilizia privata, volumetria in misura pari al 50% dell’estensione del suolo espropriato;

RITENUTO che detta problematica non può essere sottaciuta e/o minimizzata con il semplice ricorso in Cassazione avverso le erronee sentenze della Corte di Appello di Bari, così come già fatto da parte della Giunta Comunale con affidamento dei relativi incarichi professionali, ma vada inquadrata nei suoi reali contorni, evidenziandone i relativi, correlati e conseguenti  effetti deleteri per l’intera collettività amministrata ruvese ;

EVIDENZIATO, che in tutte le perizie, espletate dai diversi consulenti nominati dalla Corte di Appello, si fa richiamo, sempre e puntualmente, ma  in maniera del tutto errata:

a)      al decreto di espropriazione n° 1 del 30 luglio 2004 emesso, a fronte della richiesta operata dal Presidente del consorzio del Comparto edificatorio “D” , nei confronti dei proprietari di suoli non aderenti al predetto Consorzio, per un valore fissato in € 120,00/mq e che i consulenti non hanno considerato quale valore venale, bensì come valore di esproprio con il richiamo all’art. 5 bis della legge n° 359/’92;

b)      alla stima operata dall’Organo Terzo, con presa d’atto della medesima  delibera di Giunta Comunale n° 122 dell’11 aprile 2005, della volumetria potenzialmente esprimibile nel subcomparto di E.R.P. ricadente nel comparto “M”, subcomparto peraltro all’epoca già edificato, onde soddisfare le richieste di alcuni soggetti privati i quali, per di più, hanno anche avversato, presso la Corte di Appello di Bari,  l’entità dell’indennità loro offerta per l’avvenuta ablazione dei suoli di proprietà ricadenti nel predetto subcomparto destinato all’E.R.P.  Addirittura, l’avvenuta revoca del detto deliberato, con successivo provvedimento di Giunta Comunale n° 6 del 10 gennaio 2008 è stato considerato, nelle sentenze emesse dalla Corte di Appello, come tardivo e quindi non valutato in alcun modo, eccezion fatta per un solo caso di cui si dirà nel seguito;

EVIDENZIATO anche che nella determinazione del valore di mercato dei suoli non può non farsi riferimento e anzi deve farsi riferimento agli atti pubblici traslativi della proprietà fondiaria nel periodo interessato, laddove ciò non emerge né nelle relazioni di consulenza tecnica d’ufficio né nelle relative sentenze”;

 

RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di porre l’intero Consiglio Comunale a conoscenza della situazione venutasi a creare in ciascun  comparto, con indicazione tanto delle ditte espropriate e ricorrenti avverso la determinazione dell’indennità, quanto delle sentenze emesse, tutte da parte della 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, con evidenziazione dei valori indennitari unitari rideterminati dal Collegio Giudicante  nonchè della composizione del medesimo Collegio;

VISTO  il prospetto inerente le situazioni dei comparti edificatori “B”, “C”, “I”, “L”, “M”, “Y”, “X”, “K”, predisposto dal Direttore Generale ed aggiornato alla data delle sentenze notificate sino a tutto il 1° luglio 2010, prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e essenziale;

PRESO atto che, in data 14 giugno 2010, è apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno articolo dal titolo “ Suoli alle coop. edilizie <<montano>> gli indennizzi;

CONSTATATO che in data 16 giugno 2010 il Sindaco ha provveduto a trasmettere, a mezzo fax indirizzato al Presidente della Corte di Appello di Bari, apposita nota prot. 13989 con allegato il suindicato prospetto, aggiornato alla suindicata data, evidenziando ulteriori anomalìe valutative con la situazione davvero paradossale riguardante le sentenze n° 451/2010 e n° 452/2010, entrambe del 13 aprile 2010 ed inerenti suoli ricadenti nel medesimo comparto “C”,  con indennità rideterminata, da parte della 1^ Sezione Civile della predetta Corte di Appello, in   288,57/mq ( per la prima – ditta ricorrente Geom. Visicchio Domenico & C. s.n.c.), ed in € 193,16/mq (per la seconda – ditta  ricorrente Mastrorilli Domenica);

CONSTATATO, inoltre, che in data 17 giugno 2010 è pervenuta ulteriore sentenza della Corte di Appello n° 560/2010 del  18 maggio 2010, emessa nei confronti della ditta ARCA Costruzione s.r.l. con indennità di esproprio rideterminata in € 298,10/mq sulla base di consulenza tecnica espletata dall’Ing. L.C. ed inerente suoli ricadenti nel comparto “M” e che in data 1° luglio 2010 è pervenuta altra sentenza n° 561/2010, emessa in favore della Cooperativa Edilizia Popolare Sant’Antonio, già “Padre Pio U.P.S.A. Confartigianato, con indennità di esproprio rideterminata in € 298,07/mq sulla base di consulenza tecnica espletata dal medesimo summenzionato professionista Ing. L.C. ed inerente suoli ricadenti nel medesimo comparto “M”;

RILEVATO che, in tali due ultimi casi la 1^ Sezione Civile ha condiviso la determinazione operata dal c.t.u. precitato, mentre per altra identica consulenza del predetto professionista, riguardante suoli sempre ricadenti nel comparto “M” ed oggetto di identico decreto di espropriazione, la stessa 1^ Sezione Civile, con proprio provvedimento datato 19 maggio 2009, disponeva la rinnovazione completa delle indagini peritali, alla stregua delle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune <<per quanto attiene sia l’incerta assimilazione fatta dal primo c.t.u. del comparto edificatorio “M” (ove è ubicata l’area espropriata) al comparto “D” (assunto quale parametro di riferimento), sia all’altrettanto incerta estensione, a fini ulteriormente estimativi, della delibera di Giunta n° 122 dell’11 aprile 2005>>;

RAVVISATA, in ogni caso, la necessità di assumere ogni utile iniziativa tesa a fronteggiare le deleterie decisioni assunte dalla 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari con sentenze, in materia di determinazione dell’indennità di esproprio, erronee ed ingiuste, basate sulle fuorvianti risultanze di inesatte, incomplete ed approssimative c.t.u. che hanno indotto in macroscopici errori il predetto Collegio Giudicante;

PRESO atto del parere reso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta tenutasi in data 23.07.2010;

UDITO  l’ampio dibattito intervenuto, integralmente riportato nel verbale di pari seduta:

UDITA la dichiarazione di voto resa dal consigliere Paparella Antonello (PDL), che di seguito si trascrive, come espressamente richiesto  “Prego il Segretario di voler mettere in delibera tutta la mia dichiarazione di voto, proprio perché c’è questo punto 10 che noi non accettiamo assolutamente. In questi termini: esprimere la più viva condanna nei confronti di tutte le ditte espropriate e proponenti, atteso che non sono soltanto tutte le ditte espropriate, non sono soltanto ditte o imprenditori, imprese che hanno fatto opposizione, ma ci sono anche i privati e ci sono anche cooperative stesse; quindi si darebbe un danno alle stesse cooperative. Inoltre per alcune di esse vi è stata l’acquisizione in proprietà dei suoli nel periodo intercorrente, Presidente, tra la data di occupazione e quella di emanazione del decreto di espropriazione, con l’evidente e davvero mal celato scopo di natura meramente speculativa. Ma questi non facevano i veggenti, perché nel 2004, nel 2005, quando sono stati anche acquistati i suoli durante il periodo di occupazione e di esproprio definitivo, la Finanziaria del 2007 non c’era ancora; chi era al Governo era un altro Governo e quindi non potevano immaginare che con la Finanziaria 2007 si sarebbero stravolti tutti… ,quindi non c’era lo scopo prettamente speculativo da parte di chi aveva acquisito quei suoli durante questo periodo, tra il momento dell’occupazione d’urgenza al momento dell’esproprio definitivo. Noi vorremmo votare questo atto d’indirizzo, che sicuramente va perfezionato anche in funzione di delegare un pool di avvocati che uniformino per la Cassazione il discorso della linea legale difensiva che deve mantenere l’ente. Ma non lo possiamo votare se non ci togliete questo punto 10. Se ce lo togliete e  aggiungiamo anche il discorso del pool di legali, possiamo votare. Altrimenti voteremo contro questa delibera e proporremo quest’altra delibera che evidentemente tutela sia gli uni che gli altri”.

            DATO atto che i consiglieri presenti in aula sono n. 19 (assenti Bucci Eugenia e Ruta Michele)

            VISTO l’esito delle votazioni, proclamato dal Presidente;

 

                                                                D  E  L  I  B  E  R  A

 

1)      Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

2) PRENDERE atto, relativamente alle rideterminazioni delle indennità espropriative operate con sentenze emesse dalla 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, di quanto riportato nel prospetto, aggiornato alla data del 1° luglio 2010, predisposto dal Direttore Generale ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale.

3) FAR CONSTARE che serie preoccupazioni hanno creato le ultime pronunce della 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, basate sulle fuorvianti risultanze di inesatte, incomplete ed approssimative CTU tecniche che hanno indotto in macroscopico errore la Corte di Appello di Bari, in quanto dette CTU sono erronee tanto nei presupposti tecnici quanto nel non aver tenuto in alcun conto che i decreti di esproprio, tutti emanati nel termine dei cinque anni dalla data di occupazione dei suoli, prevedevano e prevedono, in capo a ciascun proprietario ablato, non solo il riconoscimento dell’indennità di espropriazione fissata in £. 44.000/mq (circa € 22/mq), ma anche il diritto a realizzare, nella porzione del comparto destinato alla edilizia privata, volumetria in misura pari al 50% dell’estensione del suolo espropriato.

4) ESPRIMERE viva condanna, dal punto di vista politico amministrativo, per i contenuti di dette consulenze tecniche in quanto tutte fondate esclusivamente con il richiamo operato :

a)      al decreto di espropriazione n° 1 del 30 luglio 2004 emesso, a fronte della richiesta operata dal Presidente del consorzio del Comparto edificatorio “D” , nei confronti dei proprietari di suoli non aderenti al medesimo Consorzio, per un valore fissato in € 120,00/mq e che i vari consulenti nominati  non hanno considerato quale valore venale bensì come valore di esproprio con il richiamo all’art. 5 bis della legge n° 359/’92;

b)      alla stima operata dall’Organo Terzo, con presa d’atto della medesima con delibera di Giunta Comunale n° 122 dell’11 aprile 2005, della volumetria potenzialmente esprimibile nel subcomparto di E.R.P., peraltro già edificato, onde soddisfare le richieste di alcuni soggetti privati i quali, per di più, hanno anche avversato, presso la Corte di Appello di Bari,  l’entità dell’indennità loro offerta per l’avvenuta ablazione dei suoli di proprietà ricadenti nel subcomparto destinato all’E.R.P.  Addirittura, l’avvenuta revoca del detto deliberato con successiva provvedimento di G. Comunale n° 6 del 10 gennaio 2008 è stato considerato, nelle sentenze emesse dalla Corte di Appello, come tardivo e quindi non valutato in alcun modo.

 

5 ) RIBADIRE la necessità che la determinazione del valore di mercato  dei suoli edificatori in sede giudiziaria sia ancorata agli atti pubblici traslativi  della proprietà quale elemento oggettivo di riferimento.

 

6)      SPECIFICARE che, poiché i decreti di espropriazione, oggetto di impugnativa relativamente alla indicazione dell’indennità di esproprio, sono stati emessi nel periodo dal 24 ottobre 2001 (decreto n° 15 afferente il comparto “K”) al 28 novembre 2003 (decreto n° 32 afferente il comparto “M”), le sentenze già emesse sono errate ed ingiuste in quanto trovano fondamento in  consulenze tecniche d’ufficio, assolutamente deleterie atteso che le medesime sono riferite anche a determinazione di valori venali correlati ad atti amministrativi – quali quelli indicati alle lettere a) e b) del precedente punto 4) – di epoca posteriore, in tutti i casi, di oltre sedici mesi rispetto a quelle fissate, caso per caso, dal Collegio Giudicante ed indicate ai diversi c.t.u.-

7)      PRENDERE atto che in data 16 giugno 2010 il Sindaco ha provveduto a trasmettere, a mezzo fax indirizzato al Presidente della Corte di Appello di Bari, apposita nota prot. 13989 con allegato il suindicato prospetto aggiornato alla predetta data, evidenziando ulteriori anomalìe valutative con il paradosso delle sentenze n° 451/2010 e n° 452/2010, entrambe del 13 aprile 2010 ed inerenti suoli ricadenti nel medesimo comparto “C”  con indennità rideterminata dalla 1^ Sezione Civile in   288,57/mq ( per la prima – ditta ricorrente Geom. Visicchio Domenico & C. s.n.c.), ed in € 193,16/mq (per la seconda – ditta ricorrente Mastrorilli Domenica).

8)      FAR CONSTARE,  inoltre, che in data 17 giugno 2010 è pervenuta ulteriore sentenza della Corte di Appello n° 560/2010 del  18 maggio 2010 emessa nei confronti della ditta ARCA Costruzione s.r.l. con indennità di esproprio rideterminata in € 298,10/mq sulla base di consulenza tecnica espletata dall’Ing. L.C. ed inerente suoli ricadenti nel comparto “M” e che in data 1° luglio 2010  è pervenuta altra sentenza n° 561/2010, emessa in favore della Cooperativa Edilizia Popolare Sant’Antonio, già “Padre Pio U.P.S.A. Confartigianato, con indennità di esproprio rideterminata in € 298,07/mq sulla base di consulenza tecnica espletato dal medesimo summenzionato professionista Ing. L.C. ed inerente suoli ricadenti nel medesimo comparto “M”.

9)      EVIDENZIARE che, in tali ultimi due casi, la 1^ Sezione Civile della Corte di Appello di Bari ha condiviso la determinazione operata dal c.t.u. precitato, mentre per altra identica consulenza del predetto professionista, inerente suoli sempre ricadenti nel comparto “M” ed oggetto di identico decreto di espropriazione, la stessa 1^ Sezione Civile, con proprio provvedimento datato 19 maggio 2009, disponeva la rinnovazione completa delle indagini peritali, alla stregua delle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune <<per quanto attiene sia l’incerta assimilazione fatta dal primo c.t.u. del comparto edificatorio “M” (ove è ubicata l’area espropriata) al comparto “D” (assunto quale parametro di riferimento), sia all’altrettanto incerta estensione, a fini ulteriormente estimativi, della delibera di Giunta n° 122 dell’11 aprile 2005>>.

10)   STABILIRE, alla luce di tutto quanto sopra indicato, che vadano assunte forti iniziative di carattere amministrativo onde evitare il tracollo finanziario dell’Ente nonché quello dei soci delle Cooperative Edilizie assegnatarie, peraltro in diritto di superficie, dei suoli espropriati per la realizzazione della “prima casa”.

11)  STABILIRE che il presente provvedimento,  a cura della Struttura di Staff, alla quale fa capo l’Ufficio Contenzioso, venga trasmesso a tutti i legali nominati difensori di questa Amministrazione perché ne venga effettuato il deposito tanto in Cassazione, relativamente ai ricorsi, già prodotti ed a prodursi, avverso le sentenze già emesse dalla Corte di Appello di Bari, quanto presso detta Corte d’Appello di Bari, relativamente ai procedimenti giudiziari ancora pendenti in primo grado.

12)  DISPORRE che il presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale, venga inoltrato al Presidente della Corte di Appello di Bari, al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari, per tutte le iniziative e/o gli atti che i medesimi vorranno e potranno assumere nei confronti dei tecnici che hanno espletato le c.t.u. , tutte inesatte, incomplete, approssimative ed errate.

13)  DISPORRE, altresì, che il presente deliberato venga rimesso, a cura della Segreteria Generale,  alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, alla Procura della Repubblica di Bari, al sig. Prefetto, nonché alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Puglia.

14)  STABILIRE, infine, che copia integrale del presente atto venga pubblicata sul sito istituzionale, nonché sui siti web correnti in zona.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

inoltre, con n° 18   voti favorevoli e n. 1 astenuto nella persona del sig. Raffaele Pasquale, resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme di legge, resi ed accertati nelle dovute forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134 – comma 4° - del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.    

 

A questo punto rientra in aula il consigliere Bucci Eugenia, per cui i presenti sono 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

torna alla pagina precedente
cerca nel sito
motore di ricerca
Leggibilità
LeggibilitàVisualizza il testo con caratteri normali  Visualizza il testo con caratteri grandi  Visualizza il testo con contrasto elevato  Visualizza i contenuti senza la presenza della struttura grafica
 
Clicca qui per visualizzare gli eventi del mese precedente settembre 2010 Clicca qui per visualizzare gli eventi del mese prossimo
L M M G V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Comune di Ruvo di Puglia, Piazza Matteotti Giacomo, 31, tel: +39 080 9507111, fax: +39 080 3611515, email: scrivi al Comune, p.iva: 00787620723


Portale internet realizzato da Progetti di Impresa Srl - Copyright © 2008