ISTANZA SUBENTRO

In caso di decesso dell’assegnatario di un alloggio ERP subentrano nell’assegnazione i componenti del
nucleo familiare come definito al comma 3 del'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

In caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, il Comune provvede alla
voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della
sussistenza dei requisiti in capo al subentrante e fermo restando il reddito di permanenza. In caso
di cessazione della convivenza more uxorio, nel contratto al conduttore succede il convivente cui
sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi o di scioglimento consensuale della
convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il coniuge o il convivente separato, se
tra i coniugi o tra i conviventi si sia così convenuto.
Al momento della voltura del contratto, l’Ente verifica che non sussistano per il subentrante e gli
altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio.
In caso di istruttoria positiva si procede alla variazione anagrafica del contratto di locazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 3 e Art. 13 Legge regionale n. 10/2014.
Data:

04/02/2022

Numero di protocollo:

SUBENTRO2022

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  • Modulistica

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04/02/2022

Data di inizio pubblicazione

04/02/2022

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SUBENTRO2022

Ultimo aggiornamento: 20/11/2023 15:40

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